Art.19   IMPUGNAZIONI

  1. Contro le sanzioni disciplinari previste alla lettera c. è ammesso ricorso entro 30 gg. dalla ricevuta comunicazione, alla Direzione Regionale dell'Istruzione, avente competenza per la scuola secondaria.
  2. Contro le sanzioni previste dalla lettera d. è ammesso ricorso da parte degli studenti interessati entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrorazione, all'organo di garanzia interno alla scuola, disciplinato dall'art. 15 del presente regolamento.