Art.18   SANZIONI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVE

  1. Il mancato rispetto dei doveri enunciati nell'articolo precedente e nelle altre norme del presente regolamento configura mancanza disciplinare nei confronti della quale va applicata dall'organo competente la relativa sanzione:
    a)    mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, assenze ingiustificate.
    Organo competente: Dirigente Scolastico-docente
    Sanzione: ammonizione privata o in classe.
    b)    violazione del regolamento interno, ripetersi delle mancanze del punto a.
    Organo competente: Dirigente Scolastico-Consiglio di classe.
    Sanzione: ammonizione scritta.
    c)    Fatti che turbino il regolare andamento della scuola o rechino offesa al decoro dell'istituzione e del personale, offesa alla morale ed oltraggio all'Istituto e la corpo docente.
    Organo competente: Consiglio di classe-Consiglio d'Istituto
    Sanzione: sospensione fino a 15 giorni. La punizione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica.
    d)    Reato perseguibile su querela di parte.
    Organo competente: Dirigente Scolastico-docente
    Sanzione: allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato
    e)    Reato perseguibile d'ufficio, contravvenzione al divieto di fumare o pericolo per l'incolumità delle persone.
    Organo competente: Consiglio d'Istituto.
    Sanzione: allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o incompatibilità ambientale. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino i! rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola.
    f)     Contravvenzione al divieto di fumare.
    Organo competente: Responsabile incaricato.
    Sanzione: prevista dalla normativa di legge più quelle previste dalla tabella “A” allegata ed eventuale proposta di sanzione di cui alla tabella “B” allegata .
  2. Qualora il comportamento scorretto da parte dell’alunno sia causa di danno materiale alle strutture e /o dotazioni della Scuola, con comunicazione scritta alla famiglia, verranno contestati gli addebiti scaturiti dal danno provocato. La famiglia dello studente resosi responsabile del danno, dovrà concorrere alla riparazione dle danno ed al ripristino dell’efficienza allo stato originario, nella misura del 50% del valore complessivo.
  3. Nelle Tabelle “A” e “B” allegate al presente Regolamento sono riportati tipologie di infrazioni, le relative sanzioni e l’Organo deputato alla comminazione delle sanzioni.
  4. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 e 4 dello Statuto degli studenti e delle Studentesse, nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ne può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità