Art.17   VIAGGI

  1. Il viaggio di istruzione costituisce un momento dell’attività didattica fondamentale per il conseguimento di obiettivi culturali, formativi e socio-relazionali ; è pertanto opportuno che gli alunni che vi partecipano si attengano rigorosamente a quanto appresso specificato.
  2. Il viaggio di istruzione favorisce la crescita culturale e comportamentale del singolo alunno e avviene sotto la responsabilità civile e penale dei docenti accompagnatori le  indicazioni dei quali, pertanto, devono essere seguite da ciascuno studente.
  3. È obbligatorio, da parte di ciascun alunno, partecipare alle visite a musei, a mostre, a luoghi di rilevanza artistica, storica e culturale in genere, indicati dal docente accompagnatore, previsti dal programma del viaggio o non previsti, ma che costituiscano un’opportunità di particolare interesse culturale.
  4. Nessun alunno è autorizzato, anche se maggiorenne, ad allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione del docente accompagnatore.
  5. Non è consentito ad alcuno allontanarsi dall’albergo/residenza, senza il permesso specifico del docente accompagnatore se non per urgenti motivi ritenuti tali dal docente stesso.
  6. È obbligatorio, all’ingresso in albergo/residenza, versare la cauzione richiesta secondo le indicazioni fornite dal personale dell’hotel/residenza, a copertura di danni a cose o strutture o per disturbo della quiete notturna.
  7. È consentito allontanarsi per brevi intervalli di tempo, con autorizzazione del docente accompagnatore, per recarsi a mangiare o per effettuare qualche acquisto. L’alunno è tenuto a ritornare nel luogo ed entro l’ora indicati dal docente.
  8. È consentito, dopo la cena, recarsi fuori dall’hotel/residenza per passeggiate, per soste nei pub o in discoteca, per visite in locali ricreativi particolari, creperie, gelaterie, con il docente accompagnatore, il quale stabilirà anche improrogabilmente l’ora del rientro.
  9. È severamente vietato durante le soste diurne e notturne in albergo/residenza, recare disturbo alla quiete degli altri e al riposo notturno dopo un certo orario, di solito indicato dall’hotel/residenza o dal docente accompagnatore. La contravvenzione a tale divieto è punibile immediatamente dal docente accompagnatore nel modo che riterrà più opportuno e con immediata informazione, anche telefonica, alla famiglia e all’istituzione scolastica per i successivi provvedimenti.
  10. È vietato arrecare danni alle strutture alberghiere e ai mezzi di trasporto, gli eventuali danni saranno addebitati alle famiglie dei responsabili.
  11. Ogni alunno è tenuto al rispetto di tutti gli ambienti frequentati durante il viaggio, a comportarsi in modo decoroso e non anteporre le proprie necessità a quelle del gruppo.
  12. E’ vietato l’uso di bevande alcoliche
  13. E’ obbligatoria la frequenza alle lezioni di Lingua previste dallo Stage