ANNESSO 3 – REGOLAMENTO DI EDUCAZIONE FISICA

1)      NORME GENERALI

1.1.      Gli studenti sono tenuti a partecipare regolarmente a tutte le attività che sono decise dai docenti, sulla base dei programmi ministerialie della programmazione annuale.

1.2.      Gli studenti, altresì, sono tenuti ad impegnarsi costantemente nelle attività previste, indipendentemente dal gradimento personale e dai risultati individuali.

1.3.      E’ doveroso che gli alunni rispettino i luoghi, i materiali e le attrezzature sportive, così come i locali di servizio annessi.

1.4.      Gli studenti devono indossare un abbigliamento e delle calzature specifiche, diversi da quelle che si indossano per venire a scuola e stare in classe.


2)      NORME PARTICOLARI

2.1.    L’abbigliamento previsto ed obbligatorio è il seguente:
-      pantalone di tipo elastico specifico per le attività sportive, lungo o corto. Non sono consentiti i jeans;
-      maglietta con o senza manica;
-      felpa o giacca della tuta a manica lunga o corta.
-      scarpe da ginnastica diverse da quelle usate per strada.

2.2.       L’alunno sprovvisto di abbigliamento e calzature sportive come sopra descritto, non potrà partecipare alle attività pratiche della lezione di educazione fisica, pur essendo obbligato ad assistere alla lezione e a collaborare con il docente.

2.3.       E’ possibile essere dispensati dalle attività pratiche per situazioni occasionali o straordinarie che, comunque, dovranno essere richieste dai genitori e/o  dal medico.

2.4.       In ogni caso, gli alunni che, per qualunque ragione,non partecipano alle attività pratiche, sono tenuti a:

-      non allontanarsi dalla palestra, per nessuna ragione, se non autorizzati;;
-      assistere alla lezione della propria classe e, se richiesto, a collaborare con il docente.

2.5.        In caso di malattie o infortunio che superino il mese, è necessario richiedere l’esonero, così come previsto dalla C.M. n° 216 del 17.7.1987.

2.6.        Gli oggetti personali di valore, qualio orologi, cellulari,portafogli, occhiali, etc., devono essere depositati nel cassetto della cattedra della palestra. Comunque, la scuola non risponde degli oggetti lasciati incustoditi.

2.7.     E’ assolutamente vietato scavalcare la recinzione di confine della scuola, anche se per recuperare eventuali palloni o oggetti sportivi della palestra o personali, che dovessero cadere nel terreno privato adiacente la scuola.