Parcheggio via Niobe
Disposizioni per il parcheggio dei plessi di via Niobe
Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIANNI RODARI”
Via Niobe, 52 – 00118 – ROMA C.F. 97028710586
Tel/fax 06 79810110 – Tel. 06 79896266 – e-mail: RMIC833007@ISTRUZIONE.IT
PEC: RMIC833007@PEC.ISTRUZIONE.IT SITO WEB: www.icgiannirodari.edu.it
prot. n. 1361/a2 circ. n. 148
Roma 11 marzo 2016
Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle Famiglie
Al VII Municipio
Al Sito
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL PARCHEGGIO IN VIA NIOBE 52
L’accesso sia carrabile che pedonale dei plessi Rodari e Niobe è collocato in una strada consortile, senza marciapiede che espone gli alunni e gli adulti a gravi rischi per l’incolumità. L’assenza di aree adiacenti l’Istituto per la sosta veicolare del personale e dei genitori, dei mezzi di soccorso in caso di eventuali emergenze all’uscita e all’entrata, crea ulteriore caos per la viabilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dopo aver sollecitato l’ Ente Locale (Municipio VII) e il Consorzio alla risoluzione della viabilità di Via Niobe
AL FINE
di ottimizzare l’attuazione di misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei singoli alunni e della collettività all’interno degli edifici scolastici e nelle relative pertinenze;
VISTA
la normativa sulla sicurezza di cui al D.L.vo del 9 aprile 2008 n.81
SENTITO
il parere del Rappresentante del servizio di Prevenzione e Protezione(RSPP) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
CONSIDERATO
che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le manovre ai mezzi di soccorso in caso di emergenza o di altri mezzi comunque impiegati per le necessità della Scuola;
CONSIDERATA
la necessità di regolamentare l’accesso e l’uscita degli autoveicoli dalla scuola
IN ATTESA
della realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e di tutti gli altri interventi richiesti all’Ente Locale (proprietario) e della conseguente emanazione del Regolamento
DISPONE
Art.1
L’accesso e il parcheggio delle autovetture negli spazi di pertinenza della scuola sono riservati:
- al personale della scuola
- ai mezzi di soccorso
- ai PULMINI per il trasportodegli alunni
- ai veicoli per scarico e carico merci e manutenzione, solamente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico
Art. 2
Tutto il personale scolastico, interessato ad utilizzare il parcheggio interno per la sosta del proprio veicolo, deve inoltrare domanda utilizzando apposito modulo prestampato dell’a.s. 2015-2016, scaricabile dal sito, da sottoscrivere unitamente alla dichiarazione di responsabilità e degli obblighi di uso. All’inizio di ogni anno scolastico verrà rilasciato ai richiedenti un permesso numerato. Non può essere dato più di un permesso ad ogni dipendente. Il permesso è personale, non cedibile e va esposto sul cruscotto del veicolo.
Tale autorizzazione, non rappresenta alcuna assegnazione di posto, né ne garantisce la disponibilità, ma è generata da motivi di sicurezza che richiedono ai beneficiari precise assunzioni di responsabilità.
Art. 3
Il parcheggio dei veicoli è consentito al personale dell’Istituto soltanto nelle aree ad essi riservate nel piano della sicurezza della scuola, nel limite degli spazi disponibili per la durata degli impegni scolastici e secondo eventuali altre disposizioni organizzative emanate dal Dirigente Scolastico.I posti adibiti al parcheggio di autoveicoli sono individuati in modo da consentire che gli interventi di urgenza, di emergenza o di manutenzione abbiano luogo in condizioni di sicurezza e di funzionalità. Una volta esauriti i posti dedicati, è fatto divieto di parcheggiare in zone non autorizzate. E’ severamente vietato intralciare la zona del PUNTO DI RACCOLTA SICURO.
Art.4
Gli autoveicoli devono procedere a passo d’uomo e con estrema prudenza allorché transitano nelle aree interne di pertinenza della scuola.
Art. 5
I collaboratori scolastici addetti al servizio di portineria dei plessi Rodari e Niobe sono tenuti ad assicurare l’accesso al cortile nei casi di urgenza, emergenza o manutenzione e possono essere delegati dal Dirigente Scolastico al controllo dei permessi alla sosta.
Art. 6.
La zona di sosta è incustodita, pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi medesimi.
Art. 7
I pedoni devono utilizzare il cancello più piccolo (pedonale). Il percorso pedonale è evidenziato in giallo, fra la zona d’ingresso e le aree adiacenti. E’ severamente vietato intralciare il percorso del pulmino.
Art. 8
L’ingresso e l’uscita delle autovetture e/o motocicli nella zona parcheggio dell’Istituto non deve avvenire in coincidenza con l’orario di ingresso e di uscita delle classi della scuola. Il transito, all’interno dei cortili della scuola, dovrà avvenire almeno 10 minuti prima (al mattino) o dopo (all’uscita) di quella degli alunni, senza che ciò possa dar luogo a recuperi.
In caso di inosservanza delle suddette disposizioni , per comportamenti non prudenti o quando si ravvisino problemi nell’utilizzo deglispazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare provvedimenti opportuni,anche di carattere restrittivo: oltre alle responsabilità derivanti da comportamentinon conformi, al soggetto interessato potrà essere revocata l’autorizzazione diaccesso di cui in oggetto.
Si invita tutto il personale ad avvisare la presidenza di qualsiasi situazione di rischio o ipotizzabile quale pericolo e/o motivo di disfunzione.
Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Maria Pia Foresta